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Approvato il decreto che regolamenta l’oleoturismo

Lo scorso 3 novembre, nel corso della Conferenza Stato Regioni, è stata sancita l’intesa sulle “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica”.

Un altro passo importante dell’intero sistema verso la legge sull’oleoturismo, che, al pari dell’enoturismo, darà anche ai produttori di olio EVO la possibilità di accogliere i turisti nel rispetto delle regole.

L’oleoturismo va così a comprendere:

  • tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione
  • le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo
  • la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti
  • le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione

Tali attività possono essere praticate da tutti i produttori di olio, siano essi imprenditori agricoli singoli o associati.

Il documento definisce, inoltre, gli standard minimi che tutti gli operatori devono soddisfare per l’esercizio delle attività oleoturistiche, ossia:

  • Apertura settimanale o stagionale per un minimo di 3 giorni (compresi i giorni prefestivi e festivi)
  • Dotazione di strumenti di prenotazione, preferibilmente informatici
  • Dotazione di cartellonistica riportante le informazioni relative all’accoglienza (orari di apertura, servizi offerti e lingue parlate) turistica all’ingresso dell’azienda
  • Predisposizione di un sito web aziendale
  • Indicazione dei parcheggi disponibili (in azienda o nelle vicinanze)
  • Creazione di materiale informativo in almeno 3 lingue (compreso l’italiano)
  • Esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni sui servizi e le attrattività turistiche del territorio
  • Predisposizione di ambienti dedicati ed attrezzati per l’accoglienza dei visitatori
  • Personale adeguatamente formato
  • Utilizzo di contenitori e strumenti idonei per le attività di degustazione dell’olio
  • Abbinamento dei prodotti olivicoli aziendali con prodotti agro-alimentari freddi preparati dalla stessa azienda, anche manipolati o trasformati
  • Rispetto delle normative di carattere igienico-sanitario

L’offerta di tali servizi è condizionata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da parte delle aziende. Regioni e Province autonome sono chiamate a promuovere, anche congiuntamente con le organizzazioni e le associazioni produttive e turistiche così come Strade del Vino e dei Sapori, corsi di formazione per gli addetti per far garantire il livello minimo di qualità.

In merito alla promozione, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero del turismo possono istituire un logo che potrà essere utilizzato da tutti gli operatori che hanno ottenuto la SCIA.