Nomenclatura

Agricoltura biologica. L’agricoltura biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sulle migliori prassi ambientali, sulla tutela della biodiversità e delle risorse naturali, su elevati standard di benessere animale e sul rispetto di specifiche norme di produzione, controllo ed etichettatura. Nell’Unione europea è disciplinata dal Regolamento (UE) 2018/848; in Italia anche dalla Legge 9 marzo 2022, n. 23.

Fonte: Reg. (UE) 2018/848 (considerando 1 e art. 3), versione vigente; Legge 9 marzo 2022, n. 23.

 

Agriturismo. L’agriturismo comprende le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Rientrano tra le attività agrituristiche: l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona; l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini; l’organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo. La legge nazionale fissa i principi; la disciplina di dettaglio è regionale.

Nelle ricerche del sito si distinguono inoltre: agriturismi con ristorazione (somministrazione di pasti e bevande); agriturismi con alloggio (ospitalità in alloggi o spazi aperti); esperienze in agriturismo (degustazioni e attività ricreative, culturali, didattiche, sportive ed escursionistiche).

Fonte: Legge 20 febbraio 2006, n. 96, art. 2, commi 1 e 3; leggi regionali in materia di agriturismo.

 

Azienda agricola con vite. Ai fini delle ricerche del sito, per azienda agricola con vite si intende un’azienda agricola che coltiva la vite in forma esclusiva o prevalente e dispone quindi di superfici destinate alla produzione di uva da vino e/o da tavola.

 

Azienda vitivinicola. Per azienda vitivinicola si intende un’impresa che produce vino a partire da uve proprie e/o acquistate e che può svolgere anche la coltivazione della vite. Il termine comprende sia aziende agricole sia cantine cooperative e imprese vinicole non agricole. Quando specificato, il termine “cantina” è usato con significato equivalente.

 

Azienda vitivinicola aperta al turismo (o con servizi di accoglienza turistica). Per azienda vitivinicola aperta al turismo si intende un’azienda vitivinicola che offre uno o più servizi rivolti ai visitatori, quali visite, degustazioni, esperienze, vendita diretta, eventi, ristorazione, alloggio o altri servizi di accoglienza. Le attività svolte nel luogo di produzione rientrano nell’enoturismo (vedi voce) e sono soggette alla normativa nazionale e regionale vigente. I servizi considerati sono dettagliati nella metodologia della singola ricerca.

 

Birra artigianale. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti (vedi voce) e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione.

Fonte: Legge 16 agosto 1962, n. 1354, art. 2, comma 4-bis; Legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 35, che ha introdotto la definizione.

 

Brew-pub. Con il termine brew-pub si indica comunemente un locale che produce birra sul posto e la somministra direttamente al pubblico, affiancando l’attività produttiva a quella di somministrazione e, spesso, di ristorazione. Il termine non corrisponde a una definizione normativa.

 

Denominazione di Origine Controllata (DOC). La DOC è, insieme alla DOCG, una delle menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli a Denominazione di Origine Protetta (DOP). I requisiti sono fissati dalla normativa nazionale ed europea e dal disciplinare di produzione di ciascuna denominazione.

Fonte: Legge 12 dicembre 2016, n. 238, artt. 28 e 33, versione vigente; Reg. (UE) n. 1308/2013, artt. 93 e 112.

 

 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). La DOCG è una menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare prodotti vitivinicoli a Denominazione di Origine Protetta (DOP). È riservata a vini già riconosciuti come DOC e ritenuti di particolare pregio per le caratteristiche qualitative e per la rinomanza commerciale acquisita, nel rispetto dei requisiti della normativa nazionale e del relativo disciplinare di produzione.

Fonte: Legge 12 dicembre 2016, n. 238, artt. 28 e 33, versione vigente; Reg. (UE) n. 1308/2013, artt. 93 e 112.

 

Denominazione di Origine Protetta (DOP). Per i prodotti agricoli e alimentari, la Denominazione di Origine Protetta identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinati, le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani, e le cui fasi di produzione si svolgono tutte nella zona geografica delimitata.

Per i vini, le uve devono provenire esclusivamente dalla zona geografica delimitata, dove avviene anche la produzione, e il vino deve essere ottenuto da varietà della specie Vitis vinifera. In Italia i vini DOP sono designati con le menzioni DOCG e DOC.

Fonte: Reg. (UE) 2024/1143, versione consolidata al 18/03/2026, art. 46; Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 93; Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 28.

 

Enoturismo. Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione: le visite ai luoghi di coltivazione, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite; la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole del territorio, anche in abbinamento ad alimenti; le iniziative didattiche, culturali e ricreative svolte nell’ambito delle cantine.

Fonte: Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 502-505; D.M. 12 marzo 2019 (linee guida e standard minimi di qualità per l’attività enoturistica); normative regionali di attuazione.

 

Esperienza enogastronomica. Per esperienza enogastronomica si intende un’attività turistica che consente al visitatore di conoscere, assaggiare o vivere il patrimonio alimentare e delle bevande di un territorio. Può comprendere ristorazione, visite ai luoghi di produzione, degustazioni, mercati, eventi, corsi, musei, itinerari e attività partecipative. Le tipologie di esperienza considerate sono indicate nella metodologia della singola ricerca.

 

Frantoio. Il frantoio è l’impresa o l’impianto in cui avviene la trasformazione delle olive in olio. Può svolgere anche attività di confezionamento, vendita diretta e, quando previste, attività rivolte ai visitatori (vedi voce “Oleoturismo”).

 

Imprese di ristorazione. Per imprese di ristorazione si intendono le attività economiche comprese nella divisione 56 “Attività dei servizi di ristorazione” della classificazione ATECO 2025. La divisione comprende: attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile (gruppo 56.1); catering per eventi e altri servizi di ristorazione (gruppo 56.2); somministrazione di bevande (gruppo 56.3); intermediazione per i servizi di ristorazione (gruppo 56.4). Nelle singole analisi vanno indicati il livello di classificazione utilizzato e l’eventuale esclusione del gruppo 56.4.

Fonte: ISTAT, ATECO 2025.

 

Indicazione Geografica Protetta (IGP). Per i prodotti agricoli e alimentari, l’Indicazione Geografica Protetta identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o di un Paese determinati, al quale sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche legate all’origine geografica, e per il quale almeno una delle fasi di produzione si svolge nella zona geografica delimitata.

Per i vini, almeno l’85% delle uve deve provenire dalla zona geografica delimitata, dove avviene anche la produzione, e il vino deve essere ottenuto da varietà di Vitis vinifera o da incroci tra Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. In Italia i vini IGP sono designati con la menzione IGT.

Fonte: Reg. (UE) 2024/1143, versione consolidata al 18/03/2026, art. 46; Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 93; Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 28.

 

Indicazione Geografica Tipica (IGT). L’IGT è la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP). I requisiti sono fissati dalla normativa nazionale ed europea e dal disciplinare di produzione di ciascuna indicazione.

Fonte: Legge 12 dicembre 2016, n. 238, artt. 28 e 33, versione vigente; Reg. (UE) n. 1308/2013, artt. 93 e 112.

 

Micro-birrificio. Per micro-birrificio s’intende un piccolo birrificio che presenta contemporaneamente le caratteristiche di indipendenza legale ed economica, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e che abbia una produzione annua non superiore a 200.000 hl. Tale definizione ricalca quella di “piccola birreria indipendente” così come definita nell’Articolo 4 della direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992.

 

Museo del gusto. Con “museo del gusto” si indica un museo pubblico o privato dedicato interamente o prevalentemente a una o più produzioni agroalimentari o vitivinicole, alla loro storia, ai metodi di produzione e alla cultura del lavoro a esse associata. Non rientrano nella categoria i musei etnografici o dedicati alla civiltà contadina e rurale, che hanno finalità differenti.

 

Oleoturismo. Per oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva svolte nel luogo di produzione: le visite ai luoghi di coltivazione, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo; la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali di olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti; le iniziative didattiche e ricreative nei luoghi di coltivazione e produzione.

Fonte: Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 513-514; D.M. 26 gennaio 2022, n. 36174 (linee guida e standard minimi di qualità per l’attività oleoturistica).

 

Piccolo birrificio indipendente (ex “Micro-birrificio”). È un birrificio legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e ha una produzione annua non superiore a 200.000 ettolitri, inclusa la birra prodotta per conto terzi. Il termine “micro-birrificio” è d’uso comune e non coincide con la definizione normativa; nella prassi fiscale indica in genere i birrifici con produzione annua fino a 10.000 ettolitri.

Fonte: Legge 16 agosto 1962, n. 1354, art. 2, comma 4-bis; Legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 35; per la soglia fiscale: D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise), art. 35, comma 3-bis, e D.M. 4 giugno 2019.

 

Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) sono prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e praticate sul territorio in maniera omogenea, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore a venticinque anni. Sono individuati dalle Regioni e dalle Province autonome e inseriti nell’elenco nazionale, aggiornato annualmente dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). La qualifica di PAT non equivale a una DOP o IGP e non costituisce un’Indicazione Geografica dell’Unione europea.

Fonte: D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 8; D.M. 8 settembre 1999, n. 350, art. 1; MASAF, Elenco nazionale dei PAT (26ª revisione, 2026).

 

Prodotti ad Indicazione Geografica (IG). Le Indicazioni Geografiche (IG) sono nomi, tutelati a livello dell’Unione europea, che identificano un prodotto le cui caratteristiche sono legate alla sua origine geografica. Per i prodotti agricoli e alimentari e per i vini comprendono le Denominazioni di Origine Protette (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP); per le bevande spiritose si parla di Indicazioni Geografiche (IG). Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) costituiscono un regime distinto e non sono Indicazioni Geografiche. Dal 2025 esistono anche IG per prodotti artigianali e industriali, che non sono considerate nelle ricerche del sito salvo diversa indicazione.

Fonte: Reg. (UE) 2024/1143, versione consolidata al 18/03/2026; Reg. (UE) n. 1308/2013; Reg. (UE) 2019/787, art. 3; Reg. (UE) 2023/2411 (IG artigianali e industriali).

 

Ristorazione ambulante. Le Indicazioni Geografiche (IG) sono nomi, tutelati a livello dell’Unione europea, che identificano un prodotto le cui caratteristiche sono legate alla sua origine geografica. Per i prodotti agricoli e alimentari e per i vini comprendono le Denominazioni di Origine Protette (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP); per le bevande spiritose si parla di Indicazioni Geografiche (IG). Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) costituiscono un regime distinto e non sono Indicazioni Geografiche. Dal 2025 esistono anche IG per prodotti artigianali e industriali, che non sono considerate nelle ricerche del sito salvo diversa indicazione.

Fonte: Reg. (UE) 2024/1143, versione consolidata al 18/03/2026; Reg. (UE) n. 1308/2013; Reg. (UE) 2019/787, art. 3; Reg. (UE) 2023/2411 (IG artigianali e industriali).

 

Ristorazione di eccellenza. Per “ristorazione di eccellenza” si intendono i ristoranti che hanno ottenuto specifici riconoscimenti nelle principali guide gastronomiche considerate nell’analisi. L’elenco delle guide e dei riconoscimenti utilizzati è indicato nella metodologia della singola ricerca. Non si tratta di una categoria normativa né di una classificazione ATECO.

 

Ristoranti e attività di ristorazione mobile. Nella classificazione ATECO 2025 il gruppo 56.1 comprende le classi 56.11 “Attività di ristoranti” e 56.12 “Attività di servizi di ristorazione mobile”. La classe 56.11 comprende, tra l’altro, i ristoranti con servizio al tavolo (56.11.11), quelli senza servizio al tavolo, incluso l’asporto (56.11.12), e i ristoranti connessi alle aziende agricole (56.11.91). Nelle analisi statistiche va indicato il livello di classificazione effettivamente utilizzato.

Fonte: ISTAT, ATECO 2025.

 

Specialità Tradizionale Garantita (STG). La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela il nome di un prodotto agricolo o alimentare specifico ottenuto con un metodo di produzione, di trasformazione o una composizione corrispondenti a una pratica tradizionale, oppure da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Per “tradizionale” si intende un uso storico comprovato di almeno 30 anni. A differenza di DOP e IGP, la STG non tutela un legame con un’origine geografica e non è un’Indicazione Geografica.

Fonte: Reg. (UE) 2024/1143, versione consolidata al 18/03/2026, Titolo III e definizioni.

 

Strade del Vino (e dei sapori). Le Strade del Vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali si trovano valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. Sono lo strumento attraverso cui i territori vinicoli e le loro produzioni possono essere fatti conoscere, commercializzati e fruiti come offerta turistica. La stessa disciplina si applica ai percorsi dedicati ad altre produzioni di qualità, in particolare all’olio d’oliva e ai prodotti tipici (ad es. “Strade dell’olio”, “Strade dei sapori”). La loro organizzazione è regolata dalle Regioni.

Fonte: Legge 27 luglio 1999, n. 268, artt. 1, 2 e 5; leggi regionali di attuazione.

 

Turismo enogastronomico. Il turismo enogastronomico (o gastronomico) è una forma di turismo in cui l’esperienza del visitatore è legata al cibo, alle bevande e alle attività e ai luoghi connessi alla loro produzione e al loro consumo. Oltre a esperienze culinarie tradizionali o innovative, può comprendere visite a produttori e mercati, degustazioni, eventi e festival, corsi di cucina, musei e itinerari tematici. Il turismo del vino (enoturismo) ne è una componente.

Fonte: UN Tourism, Gastronomy and Wine Tourism (definizione adattata da UNWTO, Tourism Definitions, 2019).

 

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